|
ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE
"Gruppo Volontari di Protezione Civile di Vallerano"
II giorno 27/09 dell'anno 2007, in Vallerano alle ore 18,30 si
sono riuniti i seguenti Sigg.ri:
1) Mastrogregori Bruno, nato a Vallerano il 14.04.1956, residente
a Vignanello in Via Silone
n.1; C.F. MSTBRN56D14L612K, prof. pensionato
2) Fiore Giuseppe, nato a Roma il 20.08.1954, residente a Vallerano
in Via G. lanni n.4;
C.F.FRIGPP54M20H501 B, prof libero professionista
3) Pandimiglio Stefano, nato a Viterbo il 11.08.1972, residente
a Vallerano in Via F. Orioli
n.3; C.F.PNDSFN72M11M082B, prof. Libero professionista
4) Montesi Carla, nata a Roma il 29.04.1962, residente a Vallerano
in Via G.lanni n.4;
C.F.MNTCRL62D69H50I H, prof. casalinga
5) Chiricozzi Piero, nato a Vallerano il 8.06.1958, residente
a Vallerano in Via Dei Merli n.15;
C.F.CHRPRI58H08L612K, prof. disoccupato
6) Monti Rossana, nata a Viterbo il 3.09.1973, residente a Vallerano
in Via A. Ricciardi
n. ;C.F. MNTRSN73P43MO82R, prof. casalinga
7) Lisi Francesco, nato a Vallerano il 28.02.1948, residente a
Valleranno in Via Orioli n.17;
C.F.LSIFNC48B28L612I, prof. pensionato
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Mastrogregori
Bruno che, a sua volta, nomina la Sig.ra Montesi Carla segretario
della riunione ed estensore del relativo verbale.
II Presidente illustra i motivi che hanno portato i presenti a
farsi promotori della costituzione di
un'associazione culturale e dà lettura dello Statulo Sociale,
che allegato sotto la lettera A) fa parte integrante del seguente
Atto Costitutivo.
I comparenti di comune accordo, dopo ampia e approfondita discussione,
stipulano e convengono quanto segue:
ART.1)
E' costituita, ai sensi della legge 266/91, fra i suddetti comparenti
l'Associazione di Volontario denominata "Gruppo di Volontario
di protezione civile di Vallerano".
ART.2)
L'Associazione ha sede in Vallerano, loc. Ruscello.
ART.3)
L'Associazione ha come scopo di:
a)
di prestare il proprio contributo tecnico ed umano a mezzo di
propri associati nell'attività di protezione civile, nella
previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque
b)
si richieda la necessità dell'intervento,
prevalentemente su tutto il territorio nazionale;
le attività di formazione, informazione e aggiornamento
rivolto al mondo della scuola, ai docenti, agli studenti di ogni
ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni ed
enti che operano nella scuola sul settore protezione civile, tutela della salute, salvaguardia
dell'ambiente, infortunistica ecc;
c)
la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio
artistico, architettonico, culturale e paesaggistico,
d)
avanzare proposte agli enti pubblici e privati,
partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione
pubblica, per un'adeguata programmazione delle iniziative atte
a realizzare gli scopi dell'associazione e del presente Statuto;
ART. 4)
L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.
ART. 5)
L'Associazione avrà come principi fondamentali la costituzione
italiana, la legislazione vigente e lo Statuto sociale che ribadisce:
l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità
di solidarietà sociale, l'elettività e la gratuità
delle cariche sociali, la sovranità dell'assemblea dei
soci, il divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali, la
libera e volontaria adesione all'associazione, il funzionamento
basato sulla volontà democratica espressa dai soci.
ART. 6)
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale,
il Consiglio Direttivo sia composto 3 membri e nominano a fame
parte i sigg.ri ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:
Presidente: MASTROGREGORI Bruno
Vicepresidente: PANDIMIGLIO Stefano
Consigliere: FIORE Giuseppe
ART. 7)
Tutti i neonominati presenti alla riunione dichiarano che non
esistono elementi di incompatibilità e di accettare le rispettive cariche.
ART. 8)
Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello
statuto dell'associazione, il consiglio direttivo, suscettibile
di modifiche o di integrazioni in successive ed apposite Assemblee dei soci.
ART. 9)
L'assemblea delibera di conferire al presidente il potere di apportare
tutte le eventuali modifiche al presente statuto, richieste in sede di registrazione.
ART. 10)
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono
ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita. La
registrazione è richiesta in esenzione ai sensi dell’art. 8 della Legge 266/91.
ALLEGATO A)
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VALLERANO"
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1
E' costituita l'associazione di volontariato denominata "GRUPPO
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VALLERANO" ai sensi della
legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà
sociale, umana, civile e culturale.
Articolo 2
L'associazione ha sede attualmente in Vallerano (VT),
Loc. Ruscello e potrà istituire o chiudere sedi secondarie
o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante
delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari.
Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.
L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che,
approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della
Costituzione Italiana e del codice
civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica
ed il riconoscimento d'ente morale.
Articolo 3
La durata dell'Associazione è illimitata.
OGGETTO
Articolo 4
" GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI VALLERANO" è un'associazione di
volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di
solidarietà sociale.
L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro,
democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per
scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui
l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.
Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della
Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno
rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone:
a)
di avere attenzione verso situazioni di bisogno presenti sul territorio;
b)
di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni
di particolare disagio soggettivo e sociale;
c)
di prestare il proprio contributo tecnico e umano a mezzo dei propri associati nell'attività della
Protezione Civile, nella previstone, prevenzione e soccorso in
materia di calamità, dovunque si richieda la necessità
dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale,
d)
le attività dì formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti agli
studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con associazioni
ed Enti che operano nella scuola sul settore protezione civile,
tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica ecc;
e)
la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero dal patrimonio
artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
f)
avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione
pubblica, per un'adeguata programmazione delle iniziative atte
a realizzare gli scopi dell'associazione e del presente Statuto.
L'associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento
degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con
gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni,
della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività
culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione
economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento
e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali
previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta
a chiunque condivida principi di solidarietà.
SOCI
Articolo 5
Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti
coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare
per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di
essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone
giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di
domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione
il Consiglio Direttivo.
I soci, possono essere :
- Soci Fondatori
Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno
firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con
deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo
saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva
opera nell’ ambiente associativo,
- Soci Operativi
Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione
prestando una attività gratuita e volontaria secondo le
modalità stabilite dai Consiglio Direttivo e versando una
specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari
Sono soci Onorari le persone fìsiche e giuridiche e gli
enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera
a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne
parte effettiva per espresso divieto normativo
- Soci Sostenitori o Promotori
Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi
dell'associazione in modo
gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Articolo 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie
e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni
che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli
organi dell'associazione.
Articolo 7
La qualità di socio si perde per:
- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene
su decisione del
Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento
della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione
in qualsiasi momento dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tate recesso avrà
decorrenza immediata.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per
l'anno in corso,
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa
contestazione degli
addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto
dallo stesso, per atti
compiuti In contrasto a quanto previsto dal presente statuto o
qualora siano intervenuti
gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto
associativo,
Gli associati che abbiano, comunque cessato di appartenere all'associazione
non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun
diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.
I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione
e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente
o autonomo.
RISORSE ECONOMICHE
Articolo 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali
l'associazione è rivolta e
par sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno
costituite:
dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
-da eventuali proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni e iniziative);
-da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi
dovuti a convenzioni, che
soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento
dei fini
dell'associazione;
-contributi di organismi internazionali;
-entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali; L'associazione può inoltre effettuare tutte
le operazioni economiche di cui all'articolo 5 comma 2, legge
n. 266/1991 e successive modificazioni. Il patrimonio sociale
indivisibile è costituito da:
- beni mobili ed immobili:
- donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non
possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci,
b) il Consiglio Direttivo;
c) il collegio dei revisori;
e) i Probiviri;
d) il presidente.
Tutte
le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso
delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.,
Articolo 10
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità
degli associati e le sue deliberazione prese in conformità
alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
in particolare l'assemblea ordinaria ha il compito di:
-ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita
dai Consiglio Direttivo;
-approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
L'assemblea straordinaria ha il compito di:
-deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
-deliberare sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa
Articolo 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove
purché nei territorio nazionale almeno una volta all'anno
entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga
richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo
o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta
dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò
delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati
o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della
riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo
dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima
della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.
Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno,
la data, il luogo e l’ora dell'adunanza, sia di prima che
di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere
convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso
giorno della prima convocazione.
Articolo 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con
il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare
da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più
di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell’assemblea
constatare la regolarità delle deleghe.
Articolo 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea,
in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della
maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo
scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno
il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in
prima che in seconda convocazione e il parere favorevole dei Consiglio
Direttivo.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione
o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo
designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni dì segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo
Impedimento da persona nominata dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale del lavori redatto dai segretario e sottoscritto dal presidente.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri
non inferiore a tre e non superiore a undici incluso il presidente
che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge
il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero
dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare
le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere
ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, Al
Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti
necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione
e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di
personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione,
sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire
le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più
consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare
a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra 5 suoi membri il vicepresidente,
il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del
Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento
che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà
regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione
all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
Articolo 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli
nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella
graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della
loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve
convocare l'assemblea per nuove elezioni.
Articolo 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se
ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano
richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato
alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza
lì Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle
ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere
fatta: a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a
mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L'avviso di convocazione
dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo
è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione
o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del
Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua
assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
Articolo 19
Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri
contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti
gli altri libri vengono tenuti dal segretario.
Articolo 20
Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica
tre anni. La prima nomina è ratificata
nell'atto costitutivo,
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei
confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo
e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse
dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti
nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si
obbliga a riferirne allo stesso in occasione detta prima adunanza utile.
II presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione
e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri
che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria
amministrazione. In particolare compete al Presidente:
- predisporre le linee generali del programma delle attività
annuali ed a medio termine
dell'associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività
dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza,
efficacia, funzionalità e
puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per
l'associazione e gli associati;
- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.
il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi,
tecnici a scientifici determinandone la durata, le modalità
di funzionamento, gli obiettivi.
Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi
altro impedimento del presidente lo stesso e' sostituito dai vicepresidente.
PROBIVIRI
Articolo 21
L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un
collegio di Probiviri, in numero massimo di tre che dura in carica
tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilire
la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione
delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.
Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 22
II Collegio dei Revisori dell'associazione è composto da
tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.
Il collegio dei revisori è nominato dall’assemblea.
Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio
direttivo, e l’operato dell’associazione per verificarne
la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente.
I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà
altresì indirizzare al presidente ed al membro del consiglio
direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine
di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati
nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri
del collegio dei revisori, solo se non soci, è determinato
dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e
con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio
che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
SCIOGLIMENTO
Articolo 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà
essere diviso tra i soci ma, su proposta dei Consiglio Direttivo
approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad
altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore.
NORME FINALI
Articolo 25
Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.
|